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  • Immagine del redattoreStudioCerabino

La Piccola Impresa

In tema di sovraindebitamento della piccola impresa, la Legge 3/2012 apre la possibilità alle aziende non fallibili di avere accesso a due procedure: Il Piano di Composizione della Crisi ed il Piano di Liquidazione del Patrimonio.

Premesso che quando parliamo di aziende non fallibili – escludendo da ragionamento che segue le aziende agricole – parliamo di soggetti che possono essere classificati come microimprese.

La soglia di fallibilità dell’imprenditore prevede che non sia fallibile il soggetto con i seguenti requisiti:

  • l’impresa ha avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di sovraindebitamento, un patrimonio complessivo annuo inferiore ad euro 300.000;

  • l’impresa ha avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di sovraindebitamento, ricavi lordi annui non superiori ad euro 200.000 per singolo anno;

  • l’impresa ha complessivamente debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro 500.000.

Parliamo quindi di piccole aziende, soprattutto tenendo conto della soglia di fatturato, pari a euro 200.000. Questo parametro risulta determinante in molti casi per definire l’accesso alla legge sul sovraindebitamento.

È importante precisare, che ai parametri imperativi sopra esposti, va aggiunto che in prassi si incontrano diversi casi particolari. Ad esempio l’imprenditore individuale sopra le soglie, se ha chiuso la propria azienda da oltre 12 mesi, non è più ritenuto fallibile, e pertanto può accedere alla Legge 3/ 2012.

Pertanto è opportuno rivolgersi ad un professionista che sia in grado di definire con competenza il perimetro entro il quale è possibile presentare l’istanza di accesso alla procedure di scelta.

Nella pratica, le due procedure di Composizione della crisi del sovraindebitamento e Piano di liquidazione del patrimonio, si applicano in situazioni diverse e con risultati estremamente difformi una dall’altra.

Il Piano di Composizione della Crisi del Sovraindebitamento è di fatto un “mini concordato”. In questo caso l’imprenditore in crisi può proporre ai propri creditori un diverso rientro del debito, anche parziale, il quale deve essere votato positivamente da almeno il 60% della massa creditoria, ovvero dei debiti presenti.

Fondamentale, ai fini della presentazione del “mini concordato” la sostenibilità della proposta fatta di creditori. Sostenibilità che deve essere avallata dalla relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi. Il piano proposto deve essere credibile, o perchè sostenuto dalla redditività dell’azienda negli anni futuri, o perchè esistono beni da alienare il cui prevedibile valore permette di sostenere il piano.

Il piano può prevedere diverse variabili, ma lo scopo dello stesso è di norma ben determinabile: permettere la sopravvivenza dell’azienda, garantendo ai creditori quanto è possibile pagare senza determinare il collasso dell’attività economica.

Anche in questo caso la complessità della procedura rende di fatto ineludibile il ricorso ad un professionista con una specifica preparazione, che sia in grado di valutare convenienza e parametri necessari per il Piano.

Il Piano di Liquidazione, prevede invece la cessazione dell’attività dell’azienda e la messa a disposizione dei beni aziendali e personali del creditore al Tribunale, che provvederà ad alienarli al fine di poter soddisfare i creditori.

La liquidazione è quindi una procedura risolutoria, spesso assimilata al fallimento, ma in realtà più assimilabile al concordato fallimentare.

Quale obiettivo si pone l’imprenditore con la procedura di liquidazione del patrimonio?

Oltre ad un’ordinata gestione della fase patologica, la procedura in se non presenta evidenti vantaggi, rispetto ad essere “attaccati” dai creditori, come accadrebbe al di fuori della procedura stessa. Il vero obiettivo a cui mirare è la possibilità di richiedere ed ottenere l’esdebitazione, ovvero la piena cancellazione dei debiti non saldati, e quindi la piena riabilitazione economica della persona coinvolta.

L’esdebitazione, è un meccanismo già presente nel codice civile, ma che viene messo in grande luce dalla normativa 3/2012: è la base su cui pianificare quel “fresh start” – come viene chiamato nei paesi anglossasoni – ovvero la ripartenza dell’imprenditore ex sovraindebitato che può in questo modo mettere un limite temporale ai propri problemi e poi reimmettersi nel circuito economico.

La Legge 3/2012 prevede specifiche indicazioni su quali siano i criteri che deve soddisfare la liquidazione dl patrimonio, al fine di poter permettere ad una successiva esdebitazione. Rimandando a una nota più speficica, citiamo ad esempio la parziale soddisfazione dei creditori, oppure la collaborazione dell’istante alla procedura stessa.

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