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La domanda per i finanziamenti di € 25.000,0 con la garanzia del 100%

È disponibile sul sito internet del Mise il “Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro” (ex art. 13, comma 1, lett. m) D.L. 23/2020) da presentare da parte dei potenziali beneficiari al soggetto finanziatore o al Confidi.

Le piccole imprese, autonomi e professionisti potranno ottenere un prestito pari al 25% dei ricavi fino a euro 25.000 per riavviare le attività sospese a causa della pandemia supportata da una garanzia a titolo gratuito dello Stato con copertura pari al 100% dell’importo erogato.

La procedura istruttoria si presenta semplificata (si spera), in quanto consisterà in una semplice richiesta di accesso al Fondo PMI mediate autocertificazione (ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), da trasmettere anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore del possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

Il modulo a disposizione degli interessati è formato da tre schede:

  1. dichiarazione di possesso dei requisiti;

  2. prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali;

  3. informativa circa il trattamento dei dati personali.

La prima scheda contiene ben 18 elementi che il richiedente dovrà autocertificare tra i quali, oltre al rispetto dei requisiti dimensionali e il danneggiamento subito a seguito della pandemia, si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti:

  • ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato o dichiarazione presentata, ai fini del calcolo dell’importo massimo erogabile coperto da garanzia (pari al 25%);

  • impegno a trasmettere la documentazione richiesta al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente di tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo;

  • impegno a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo;

  • indicazione delle finalità per le quali si richiede il finanziamento.

I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, potranno certificare i ricavi con un’autocertificazione oppure con altra documentazione idonea allo scopo.

Nella Scheda 2 del modulo di richiesta occorrerà poi indicare il tipo di impresa (autonoma, associata e/o collegata), la dimensione (dalla micro alla grande impresa) ed infine i dati dimensionali, in particolare:

  • l numero di soggetti occupati, ossia il numero di unità-lavorative-anno (ULA);

  • il “fatturato” (da considerarsi un refuso in quanto si deve far riferimento ai ricavi), con la precisazione che, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, tale dato sarebbe desumibile anche dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale, con l’annessa nota dove viene esplicitato che il totale dell’attivo patrimoniale per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, la predetta informazione è desunta dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

La durata del finanziamento arriva fino a 72 rate mensili con un periodo di preammortamento di 24 mesi, ovverossia il prestito potrà iniziare a essere restituito dopo due anni con rate per i sei anni successivi. Il tasso massimo applicabile è rapportato al Rendistato (media rendimento titoli di Stato a cedola fissa, a marzo 2020 era pari a 0,388%), maggiorato dello 0,2%.

Difficile ipotizzare che le erogazioni possano essere immediate in quanto la banca, dopo aver ricevuto il modulo, dovrà procedere a istruire (anche se in forma semplificata) la pratica verificando alcuni elementi indicati nella richiesta, compreso il profilo di rischio.

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