StudioCerabino
La Start up Innovativa (applicazione legge sovraindebitamento)
Start up innovativa è definita l’azienda che opera nella produzione e distribuzione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico, e che rispetta una serie di parametri definiti dal D.L. 179/2012 e successive modifiche.
Questa tipologia di aziende può dare un impulso innovativo all’economia del Paese. Per questo motivo il legislatore ha garantito loro una serie di vantaggi rispetto alla normale impresa. Vantaggi che operano in diversi settori. Ad es. la gestione del personale, l’accesso al credito, gli sgravi fiscali per gli investitori che intervengono a supporto della start up innovativa.
Start up innovativa e L 3 2012
L’art. 31 del citato D.L. n 179/2012 stabilisce che la Start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012. La L 3 2012 è la normativa che disciplina il sovraindebitamento. Viene quindi prevista una disciplina di particolare favore anche in caso di crisi aziendale.
Quindi in ragione anche dell’elevato rischio di non riuscita dei progetti imprenditoriali innovativi, il legislatore ha inteso garantire una disciplina di favore, volta non soltanto ad agevolare una gestione ordinata della crisi di impresa ma anche a individuare con precocità situazioni di insolvenza per eccessivi debiti, incentivando – con una procedura non punitiva – l’ordinata gestione del “fallimento” del progetto di Start up innovativa. In sostanza la Start up – iscritta nell’apposita sezione separata presso le camere di commercio – non è sottoposta alla legge fallimentare. Attraverso la possibilità di una veloce soluzione della crisi del debito, l’imprenditore innovativo è incentivato a ripartire con un nuovo e diverso progetto. E’ la piena interpretazione del concetto di fresh – start di matrice anglosassone, su cui si basano le fondamenta della normativa 3 del 2012.
Proprio a tale fine, alle imprese innovative viene riservato un ulteriore particolare privilegio. Ove sia decorso il termine di dodici mesi dall’iscrizione del decreto di apertura della liquidazione di una impresa innovativa, l’accesso pubblico ai dati dei soci viene inibito. Esso resta riservato solo alla pubblica autorità.
Rimangono invece fermi gli altri punti dirimenti la normativa sul sovraindebitamento, anche per le start up innovative. L’impresa innovativa dovrà essere seguita da un Organismo di Composizione della crisi. Dovrà essere predisposta una relazione particolareggiata, contente le stesse indicazioni pervenute al creditore. Ci si dovrà attenere all’iter procedurale necessario per addivenire ad una composizione della crisi del sovraindebitamento o alla liquidazione del proprio patrimonio sociale.