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Il No Profit (applicazione legge sovraindebitamento)

Quando parliamo di no profit, verrebbe spontaneo associare la crisi economica con le procedure di sovraindebitamento, in quanto secondo i criteri di accesso alla legge 3 2012, l’accesso alle procedure è limitato ai soggetti non fallibili, ovvero ai soggetti che residuano rispetto alla possibilità di accedere alle procedure di cui alla legge fallimentare. Nella realtà, invece la situazione non è così facilmente classificabile: molto spesso infatti, l’associazione, il circolo, etc, a fianco delle finalità sociali per cui sono nati, esercitano un’attività economico-commerciale sia collegata alle finalità sociali, sia al fine di reperire risorse per i propri scopi. In tali contesti, l’attività economica diventa assorbente e – secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente – rende fallibile il soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso. A tal proposito citiamo la Corte Costituzionale, in una sentenza dell’anno duemila afferma: “qualsiasi attività qualificabile come oggettivamente commerciale e che presenti obiettive caratteristiche di organizzazione e di produzione di beni o servizi, anche se finalizzata al conseguimento degli scopi ideali dell’associazione sportiva, è da considerare attività d’impresa”. Pertanto la verifica dei criteri di accesso alla normativa sul sovraindebitamento, quanto riguarda l’ente no profit, deve andare oltre la natura giuridica del soggetto, entrando concretamente all’ interno delle attività svolte e del loro peso economico. Quanto sopra verificato, anche per i soggetti del terzo settore che non dovessero ricadere in ambito legge fallimentare, si aprono le porte della normativa sul sovraindebitamento. In tale caso il soggetto avrà accesso a due delle tre misure previste dalla normativa, ovvero l’Accordo di Composizione della Crisi del Sovraindebitamento ed il Piano di Liquidazione del patrimonio. La procedura è analoga a quella della piccola impresa non fallibile: importante sottolineare che trattandosi di una procedura volontaria, l’associazione no profit può richiedere l’accesso alla normativa su sovraindebitamento nel rispetto delle proprie norme statutarie e di governance, ovvero nella maggior parte dei casi sarà necessaria un’approvazione assembleare che approvi la messa in stato di sovraindebitamento dell’ente.

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