StudioCerabino
Breve sintesi del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020)
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) che introduce misure urgenti per favorire la ripresa economico finanziaria del paese per una valore pari a 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, supporto all’export, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (golden power) e di giustizia.
Le linee di intervento economico finanziario sono due e vengono differenziate in funzione delle dimensioni aziendali.
Qui di seguito l’analisi delle principali misure previste dal decreto legge.
Sostegno alla liquidità
Il decreto Liquidità potenzia il Fondo di Garanzia PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti.
Il Fondo è stato posto quindi a totale supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti.
È stato inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
Si è deciso infatti di utilizzare il Fondo di garanzia per le PMI mediante procedure standardizzate. La garanzia pubblica in pratica, sostituirà le costose garanzie normalmente necessarie a ottenere un finanziamento. Al contempo l’abolizione della fase istruttoria, per le imprese medio piccole, consentirà di ridurre notevolmente i tempi intercorrenti tra la richiesta e l’effettiva erogazione delle somme. Si è previsto inoltre che i finanziamenti avranno una durata da 24 a 72 mesi e una previsione di rimborso del capitale non prima di 18/24 mesi dall’erogazione. Per quanto attiene i tassi applicabili, trattai di tassi agevolati e comunque non superiori al tasso di Renditato ad una certa data (durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorata dalla differenza tra il CDS Banche a 5 anni e i Cds Italia a 5 anni).
Il decreto prevede anche garanzie da parte dello Stato, concesse attraverso la società SACE, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche che effettueranno finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato e precisamente:
- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
- le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento
le imprese con valore di fatturato superiore a 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’70% dell’importo del finanziamento.
L’importo del prestito non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.
Riepilogo delle misure previste:
Fino a 25.000 euro: prestiti erogati senza valutazione di merito
Il Legislatore ha voluto consentire a questo comparto un accesso immediato al credito prevedendo l’erogazione di prestiti fino a 25 mila euro senza la preventiva valutazione di merito da parte delle banche stante la garanzia gratuita, data dallo Stato.
oltre 25 mila euro e fino a 800 mila euro, finanziamento con garanzia pubblica prevista sempre del 100%, ma per l’erogazione del quale sarà necessario la valutazione del merito creditizio da parte della banca.
fino 5 milioni di euro:
con garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
Il finanziamento è concesso in funzione del numero dei dipendenti e del volume di fatturato conseguito nel 2019 come di seguito:
- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
- le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi.
L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.
Il decreto liquidità ha quindi stabilito diversi parametri per PMI, individuando le seguenti tre categorie.
Liquidità richiesta Garanzia Valutazione del credito da A % --- € 25.000 100 Nessuna valutazione merito € 25.000 € 800.000 100 Preliminare valutazione merito € 800.000 € 5.000.000 90/70 Preliminare valutazione merito
Interessante, inoltre, sottolineare che queste misure straordinarie si applicheranno fino al 31 dicembre 2020 ma per l’erogazione di quanto previsto nel decreto occorrerà che gli istituti di credito si attivino affinché le somme messe a disposizione possano effettivamente essere fruite nel più breve tempo possibile.
Misure fiscali e contabili
Nel decreto è stata anche prevista l’stensione delle sospensioni dei versamenti di imposte sulle retribuzioni, sui contributi previdenziali e iva dovute per i mesi di aprile e di maggio come qui di seguito riportato:
contribuenti con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro
Per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
- con ricavi o compensi non superiore a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019);
- che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019, sono sospesi rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti in autoliquidazione di:
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso la loro attività in data successiva al 31 marzo 2019.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari ammontare a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Contribuenti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro
Per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
- con ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019);
- che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019, sono sospesi rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti in autoliquidazione di:
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso la loro attività in data successiva al 31 marzo 2019.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari ammontare a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- la sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato sia di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.
I versamenti sospesi saranno effettuati a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
Si fa infine presente che queste misure fanno parte di un primo pacchetto di interventi che sarà completato con il cosiddetto decreto di “aprile” con cui il Governo ha già dichiarato di rifinanziare gli ammortizzatori sociali per altri 15 miliardi, aumentare da 600 a 800 euro il bonus per autonomi e professionisti da estendere anche a stagionali, colf e badanti.